Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 feb 2016
Oggetto
Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.
Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:225:oj#art-1