Art. 1

Oggetto

In vigore dal 17 feb 2016
Oggetto Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento. Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.
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