Art. 1
Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità
In vigore dal 10 feb 2016
Il regolamento (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità
1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:
a)
gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;
b)
tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.
2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.»;
2)
sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;
3)
all'articolo 18 è aggiunto il comma seguente:
«Per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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