Art. 2
In vigore dal 10 feb 2016
Gli alimenti che contengono le sostanze aromatizzanti vetiverolo (FL n. 02.214), acetato di vetiverile (FL n. 09.821), 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266), 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079) e 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio vegetale (FL n. 14.168), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
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