Art. 1
Oggetto
In vigore dal 4 feb 2016
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme che precisano ulteriormente le circostanze eccezionali, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, nelle quali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dall'autorità di risoluzione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE e dal Comitato di risoluzione unico, nell'ambito dei compiti e dei poteri che gli sono attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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