Art. 6
Criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali
In vigore dal 2 feb 2016
Criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali
1. Una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
a)
la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e
b)
la sua improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
2. Nel valutare il significativo impatto negativo su terzi, l'importanza sistemica della funzione per terzi e l'importanza sistemica dell'ente o del gruppo che svolgono la funzione, l'ente e l'autorità di risoluzione tengono conto della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente o del gruppo.
I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario;
b)
la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;
c)
la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici;
d)
la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi.
3. Una funzione essenziale per l'economia reale e i mercati finanziari è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari.
Nel valutare la sostituibilità di una funzione vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:
a)
la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;
b)
la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;
c)
l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;
d)
il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.
4. Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo a una o più delle funzioni essenziali, o impedirne l'esecuzione. Un servizio non è considerato essenziale qualora possa essere fornito da un altro fornitore entro un lasso di tempo ragionevole e in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio stesso.
5. L'interruzione delle funzioni o dei servizi consiste nella mancata fornitura di funzioni e servizi in misura comparabile, a condizioni comparabili e con una qualità comparabile, a meno che il cambiamento nella fornitura della funzione o del servizio interessato avvenga in maniera ordinata.
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