Art. 1

In vigore dal 28 gen 2016
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214200010, 7228302010, 7228304110, 7228304910, 7228306110, 7228306910, 7228307010 e 7228308910) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin 9,2 C060 Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin 9,2 C061 Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang 13,0 C062 Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang 13,0 C063 Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang 13,0 C064 Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang 13,0 C065 Tutte le altre società 13,0 C999 3.   L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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