Art. 1
In vigore dal 26 gen 2016
L', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 è sostituito dal seguente:
«3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario dell'Ucraina, è la seguente:
Società
Dazio antidumping (%)
Codice addizionale TARIC
PJSC “PA”“Stalkanat-Silur”
10,5
C052
Tutte le altre società
51,8
C999
L'applicazione delle aliquote individuali specificate per la società menzionata nella tabella di cui sopra è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di cavi d'acciaio venduto per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Ucraina. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”. Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a “tutte le altre società”.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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