Art. 2

In vigore dal 26 gen 2016
Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alle norme entro il 16 agosto 2016: 1) 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico, petoxamide e teflubenzurone: tutti i prodotti; 2) pirimicarb: tutti i prodotti eccetto cavolfiori, cavoli broccoli, cavoli cinesi, cavoli ricci e porri; 3) protioconazolo: tutti i prodotti eccetto barbabietola da zucchero.
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