Art. 7

Limite all'uso delle deroghe

In vigore dal 26 gen 2016
Limite all'uso delle deroghe 1.   Nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non superano la percentuale pertinente stabilita in relazione alla valuta dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Ai fini del paragrafo 1, nell'applicare le deroghe di cui all'articolo 419, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano la percentuale come la percentuale rappresentata da X in rapporto a Y, dove: a) «X» è la somma del valore di tutte le attività liquide alle quali si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto, e dell'importo massimo utilizzabile della linea di credito alla quale si applica la deroga di cui all'articolo 419, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) «Y» è l'importo delle attività liquide che devono essere detenute dall'ente per soddisfare il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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