Art. 35

Divieto di pesca delle Mobulidae

In vigore dal 22 gen 2016
Divieto di pesca delle Mobulidae A pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (che comprendono le mante e le mobule). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2016/72 — Divieto di pesca delle Mobulidae | Portale Normativo