Art. 35
Divieto di pesca delle Mobulidae
In vigore dal 22 gen 2016
Divieto di pesca delle Mobulidae
A pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (che comprendono le mante e le mobule). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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