Art. 29

Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)

In vigore dal 22 gen 2016
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD) Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 550 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:72:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 29 Regolamento (UE) 2016/72 — Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD) | Portale Normativo