Art. 29
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)
In vigore dal 22 gen 2016
Dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (FAD)
Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 550 dispositivi derivanti attivi di concentrazione del pesce.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:72:oj#art-29