Art. 12
Periodi di divieto della pesca
In vigore dal 22 gen 2016
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2016: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto
Latitudine
Longitudine
1
52° 27′ N
12° 19′ O
2
52° 40′ N
12° 30′ O
3
52° 47′ N
12° 39.600′ O
4
52° 47′ N
12° 56′ O
5
52° 13,5′ N
13° 53.830′ O
6
51° 22′ N
14° 24′ O
7
51° 22′ N
14° 03′ O
8
52° 10′ N
13° 25′ O
9
52° 32′ N
13° 07.500′ O
10
52° 43′ N
12° 55′ O
11
52° 43′ N
12° 43′ O
12
52° 38.800′ N
12° 37′ O
13
52° 27′ N
12° 23′ O
14
52° 27′ N
12° 19′ O
In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2016.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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