Art. 5

Impiego di TACHOnet

In vigore dal 21 gen 2016
Impiego di TACHOnet Gli Stati membri seguono le procedure di cui all'allegato VIII. Gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di rilascio delle carte e ai funzionari di controllo che svolgono le funzioni di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 di accedere al sistema di messaggistica TACHOnet per permettere controlli efficaci della validità, dello stato e della unicità delle carte del conducente.
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