Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 gen 2016
Definizioni
Oltre a quelle elencate all' del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni:
a) «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP;
b) «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri;
c) «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche;
d) «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri;
e) «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet;
f) «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta;
g) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i;
h) «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet;
i) «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro;
j) «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all', lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:68:oj#art-2