Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 gen 2016
Definizioni Oltre a quelle elencate all' del regolamento (CE) n. 165/2014 si applicano le seguenti definizioni: a)   «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP; b)   «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri; c)   «autorità di rilascio della carta», (in prosieguo, «CIA»): l'organismo abilitato da uno Stato membro al rilascio e alla gestione delle carte tachigrafiche; d)   «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi TACHOnet tra gli Stati membri; e)   «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi TACHOnet; f)   «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta; g)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi allo/agli Stato/i membro/i destinatario/i interessato/i; h)   «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica TACHOnet; i)   «ricerca mirata»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a un solo altro Stato membro; j)   «carta tachigrafica»: una carta del conducente o una carta dell'officina quali definite all', lettera f) e lettera k) del regolamento (UE) n. 165/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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