Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 gen 2016
Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6)
“attività di pesca”, la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse della pesca o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o l’approvvigionamento;»;
b)
il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10)
“nave di una parte non contraente”, qualsiasi nave impegnata in attività di pesca che non batta bandiera di una parte contraente, comprese le imbarcazioni per le quali sussistano fondati motivi di sospettare che non abbiano nazionalità;»;
c)
il punto 13 è sostituito dal seguente:
«13)
“porto”, qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la fornitura di servizi in relazione a, o a sostegno di, attività di pesca, o un luogo sulla costa o in prossimità della costa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse della pesca.»;
2)
all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo il capo IV, almeno 24 ore prima di ogni sbarco la nave ricevente dichiara il totale delle catture presenti a bordo, il peso complessivo da sbarcare, il nome del porto e la data e l’ora previste di sbarco, a prescindere dal fatto che lo sbarco avvenga in un porto all’interno o all’esterno della zona della convenzione.»;
3)
il titolo del capo IV è sostituito dal seguente:
«CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL PESCE CATTURATO DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UN’ALTRA PARTE CONTRAENTE»;
4)
l’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Ambito di applicazione
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*1), le disposizioni del presente capo si applicano all’utilizzo di porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse della pesca, catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente, che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.
5)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Porti designati
Gli Stati membri designano i porti in cui sono autorizzati lo sbarco o il trasbordo di risorse della pesca catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente o in cui è autorizzata la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, e ne danno notifica alla Commissione. La Commissione notifica al segretariato della NEAFC l’elenco dei porti designati nonché le eventuali modifiche almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore.
Gli sbarchi e i trasbordi di pesce catturato nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un’altra parte contraente, nonché la fornitura di servizi portuali a tali pescherecci, sono autorizzati unicamente nei porti designati.»;
6)
l’articolo 24 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, quando il comandante di un peschereccio recante a bordo pesci di cui all’articolo 22 del presente regolamento intende entrare in un porto, il comandante del peschereccio, o il suo rappresentante, ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui intende utilizzare il porto almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo.
Tuttavia, uno Stato membro può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. In tal caso ne informa senza indugio la Commissione o l’organismo da essa designato e il segretariato della NEAFC.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informando le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare almeno 24 ore prima dell’ora prevista di arrivo nel porto.»;
7)
l’articolo 25 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Autorizzazione di sbarco o di trasbordo e di altro uso del porto»;
b)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In risposta a una notifica trasmessa a norma dell’articolo 24, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se il peschereccio ha partecipato ad operazioni di trasbordo fuori dalle acque dell’Unione, lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti confermano, compilando la notifica preliminare di cui all’articolo 24, che:»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo compilando debitamente la notifica preliminare di cui all’articolo 24. Tale autorizzazione è concessa unicamente previa ricezione della conferma dello Stato di bandiera prevista al paragrafo 1.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Lo sbarco, il trasbordo ed altri usi del porto non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove fondate che le catture detenute a bordo sono state prelevate in violazione degli obblighi applicabili di una parte contraente per le zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.»;
e)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco, il trasbordo e altri usi del porto al comandante della nave o al suo rappresentante e allo Stato di bandiera della nave compilando, se del caso, la notifica preliminare di cui all’articolo 24, e ne informano il segretariato della NEAFC.»;
8)
l’articolo 26 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e almeno il 7,5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce congelato realizzati ogni anno nei suoi porti, sulla base di una gestione del rischio che tenga conto degli orientamenti generali formulati nell’allegato II.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le ispezioni sono condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non comportano episodi di intimidazione su nessuna nave.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli ispettori esaminano tutte le zone pertinenti della nave al fine di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Le ispezioni sono condotte secondo le procedure previste nell’allegato III.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Ciascuno Stato membro fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell’equipaggio, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l’ispettore sia accompagnato da un interprete.»;
e)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Gli ispettori nazionali non impediscono al capitano di comunicare con le autorità del proprio Stato di bandiera.»;
f)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lo Stato membro di approdo può invitare gli ispettori di altre parti contraenti ad accompagnare i propri ispettori e ad osservare l’ispezione.»;
9)
all’articolo 29, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
«Se del caso, lo Stato membro che esegue l’ispezione ne comunica altresì i risultati alla parte contraente nelle cui acque l’infrazione è stata commessa e allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave.»;
10)
l’allegato diventa allegato I;
11)
è aggiunto un nuovo allegato II il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento;
12)
è aggiunto un nuovo allegato III il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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