Art. 1

Abrogazione di atti obsoleti

In vigore dal 20 gen 2016
Abrogazione di atti obsoleti Sono abrogati i seguenti atti: — azione comune 96/610/GAI (repertorio delle competenze nel settore dell’antiterrorismo), — azione comune 96/699/GAI (analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe), — azione comune 96/747/GAI (repertorio delle competenze nella lotta contro la criminalità organizzata), — azione comune 96/750/GAI (lotta contro la tossicodipendenza e contro il traffico di droga), — azione comune 97/339/GAI (cooperazione nel settore dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza), — azione comune 97/372/GAI (cooperazione tra autorità doganali), — atto 98/C-216/01 del Consiglio e convenzione del 17 giugno 1998 (ritiro della patente di guida), — azione comune 98/427/GAI (buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale), e — decisione quadro 2008/978/GAI (mandato europeo di ricerca delle prove).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:95:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2016/95 — Abrogazione di atti obsoleti | Portale Normativo