Art. 3
Definizioni
In vigore dal 18 gen 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a)
«Mar Nero», la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b)
«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
c)
«peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
d)
«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)
nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)
in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
e)
«contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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