Art. 1
In vigore dal 14 gen 2016
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 o 2016, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento in questione. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*1) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;"
2)
all'articolo 20 quater, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014, 2015 o 2016, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento in questione. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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