Art. 2
In vigore dal 14 gen 2016
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: CHAR 04/039
1040 Bruxelles
BELGIO
2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell' per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:32:oj#art-2