Art. 2

In vigore dal 14 gen 2016
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1040 Bruxelles BELGIO 2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell' per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:32:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo