Art. 16
Disposizione transitoria
In vigore dal 5 gen 2016
Disposizione transitoria
In deroga all', possono essere importati nell'Unione:
a)
i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e
b)
i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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