Art. 1
In vigore dal 5 gen 2016
All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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