Art. 1

In vigore dal 5 gen 2016
All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»
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