Art. 2
In vigore dal 18 dic 2015
I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2405:oj#art-2