Art. 56

Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati

In vigore dal 17 dic 2015
Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web un quadro dettagliato delle date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE. La Commissione tiene aggiornato tale quadro. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in modo dettagliato sulla loro pianificazione nazionale relativa ai periodi previsti per l'introduzione dei sistemi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE non appena possibile e, in ogni caso, almeno sei mesi prima della data prevista per l'introduzione di un determinato sistema informatico. Gli Stati membri tengono aggiornata la Commissione in merito alla loro pianificazione nazionale al riguardo.
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Art. 56 Regolamento (UE) 2016/341 — Date di potenziamento o di introduzione dei sistemi elettronici interessati | Portale Normativo