Art. 41

Uffici contabili delle imprese ferroviarie autorizzate e controllo doganale

In vigore dal 17 dic 2015
Uffici contabili delle imprese ferroviarie autorizzate e controllo doganale 1.   Le imprese ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità. 2.   L'autorità doganale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell'ufficio contabile di tale impresa. 3.   Ai fini del controllo doganale l'impresa ferroviaria autorizzata mette a disposizione, nel paese di destinazione, dell'autorità doganale dello Stato membro di destinazione, in conformità alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
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