Art. 37
Modifica del contratto di trasporto
In vigore dal 17 dic 2015
Modifica del contratto di trasporto
Se il contratto di trasporto è modificato in modo che:
a)
un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'esterno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo interno, oppure
b)
un'operazione di trasporto che doveva concludersi all'interno del territorio doganale dell'Unione si conclude al suo esterno,
le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di partenza.
In tutti gli altri casi le imprese ferroviarie autorizzate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse comunicano immediatamente all'ufficio doganale di partenza l'avvenuta modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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