Art. 4

In vigore dal 16 dic 2015
Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2016. I seguenti punti dell' del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2017: punti 8), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 26) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3 dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 29) e 30), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 31), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 32), per quanto riguarda i paragrafi 1 bis, 4 e 6 dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 33), 34) e 35), per quando riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 37), per quanto riguarda la seconda frase del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 43), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3, 4 bis e 8 dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 46), per quanto riguarda il paragrafo 5, terza frase, dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 47), per quanto riguarda il primo comma del paragrafo 1 e i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 48 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 48), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 49), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 61), 62), 63) e 64), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 67), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 74 ter del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 68) e 71), per quanto riguarda i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 72), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto73), eccetto il paragrafo 2 dell'articolo 79 ter del regolamento (CE) n. 207/2009, e il paragrafo 5 dell'articolo 79 quater del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 74), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 75), per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 82 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 76), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 82 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 77), 78), per quanto riguarda i paragrafi 1, 6 e 7 dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 80), per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera m), e il paragrafo 3, lettera y), dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 84), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 97), eccetto il paragrafo 6 dell'articolo 113 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 98), 102), per quanto riguarda i paragrafi 5, 5 bis, 6, 8 e 9, dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 103), 108), per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 111), per quanto riguarda la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 113), 125) 126), per quanto riguarda i paragrafi 1 e da 3 a 8 dell'articolo 147 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 127), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 148 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 128), per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 149 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 129), per quanto riguarda l'articolo 153 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 130), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 153 bis del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 132), 135), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 207/2009; punti 136), 137), per quanto riguarda i paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 159 del regolamento (CE) n. 207/2009; punto 138), per quanto riguarda i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 161 del regolamento (CE) n. 207/2009; e punto 139). Il punto 108) dell' del presente regolamento, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 o 12 mesi successivi alla data di cui al secondo comma del presente articolo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore. Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009,sono esercitati dal direttore esecutivo.
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