Art. 2

Effetti della presentazione di un'opposizione

In vigore dal 16 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato: 1) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In appendice alla domanda, il ricorrente può indicare al giudice quale eventuale procedura, fra quelle elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea. Nell'appendice di cui al primo comma, il ricorrente può altresì informare il giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.»; 2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Effetti della presentazione di un'opposizione 1.   Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità delle norme: a) del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, laddove applicabile; oppure b) di un rito processuale civile nazionale appropriato. 2.   Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b), chiede che si applichi alla sua domanda nel procedimento avviato in caso di opposizione o qualora il ricorrente abbia chiesto che si applichi il procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 a una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento viene trattato secondo l'appropriato rito civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga. 3.   Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile. 4.   Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine. 5.   Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.»; 3) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se in uno Stato membro le spese di giudizio del procedimento civile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'importo totale delle spese di giudizio di un'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto da un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento in tale Stato membro. Non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per il procedimento civile avviato in caso di opposizione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio di tale tipo di procedimento in tale Stato membro sono inferiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.»; 4) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Modifica degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alla modifica degli allegati da I a VII.». 5) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016. 3.   La delega di potere di cui all'articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».
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