Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 16 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere come definite all', in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede 5 000 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti:
a)
lo stato e la capacità delle persone fisiche;
b)
il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che, secondo la legge ad essi applicabile, hanno effetti comparabili al matrimonio;
c)
le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
d)
i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;
e)
i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, gli accordi giudiziari, i concordati e le procedure affini;
f)
la sicurezza sociale;
g)
l'arbitrato;
h)
il diritto del lavoro;
i)
i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro; o
j)
le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.»;
2)
all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
3. La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
(*1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).»;"
3)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri provvedono affinché il modulo di domanda standard A sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.»;
4)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.
1 bis. L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.»;
5)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Udienza
1. Qualora si ritenga necessario tenere un'udienza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, tale udienza è tenuta avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale, a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento.
Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre appropriate tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001 (*2).
2. La parte citata a comparire fisicamente a un'udienza può richiedere l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, in ragione del fatto che le misure da adottare per essere fisicamente presente, in particolare per quanto riguarda le possibili spese sostenute da tale parte, sarebbero sproporzionate rispetto all'entità della controversia.
3. Una parte citata a comparire a un'udienza da tenersi tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può chiedere di essere presente fisicamente all'udienza. Il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C, stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, informano le parti che il rimborso delle eventuali spese sostenute da una parte per la comparizione fisica all'udienza orale su sua richiesta è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 16.
4. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere impugnata autonomamente rispetto all'impugnazione della sentenza.
(*2) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).»;"
6)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Assunzione delle prove
1. L'organo giurisdizionale determina le modalità di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Esso ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
2. L'organo giurisdizionale può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, tale audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.
4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove.»;
7)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Assistenza alle parti
1. Gli Stati membri assicurano che entrambe le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli e di informazioni generali sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale assistenza è fornita a titolo gratuito. Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione del patrocinio a spese dello Stato o di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica di un caso specifico.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato e che sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti.».
8)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni scritte
1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati:
a)
tramite i servizi postali; o
b)
per via elettronica:
i)
se siffatti mezzi sono disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha il domicilio o la residenza abituale in un altro Stato membro, secondo le regole procedurali di detto Stato membro; e
ii)
se la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o se, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte ha il domicilio o la residenza abituale, ha l'obbligo giuridico di accettare tale specifica modalità di notificazione e/o comunicazione.
La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata.
2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale modalità di comunicazione.
3. Oltre agli altri mezzi disponibili in base alle regole procedurali degli Stati membri per esprimere l'accettazione preliminare, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, dell'utilizzo dei mezzi elettronici, è possibile esprimere tale accettazione mediante il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C.
4. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 o, in considerazione delle particolari circostanze del caso, non risulta opportuno, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione ammissibile nell'ambito del diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.».
9)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 15 bis
Spese di giudizio e modalità di pagamento
1. Le spese di giudizio addebitate in uno Stato membro nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non devono essere sproporzionate e maggiori di quelle applicate ai procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello stesso Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, offrendo almeno una delle seguenti modalità di pagamento:
a)
bonifico bancario;
b)
pagamento con carte di credito o debito; o
c)
addebito diretto sul conto corrente dell'attore.»;
10)
all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli 15 bis e 16 si applicano a ogni mezzo di impugnazione.».
11)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Riesame della sentenza in casi eccezionali
1. Il convenuto che non sia comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
a)
non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure
b)
non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili;
eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omesso di impugnare la sentenza.
2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile.
3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la sentenza resta esecutiva
Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde i benefici di un'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza ove tale interruzione si applichi ai sensi del diritto nazionale.»;
12)
all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo a una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, di cui all'allegato IV, senza spese supplementari. Ove richiesto, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero dei tale certificato.»;
13)
all'articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui si chiede che avvenga l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.»;
14)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Lingua del certificato
1. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali può accettare il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
2. Le informazioni sul contenuto di una sentenza fornite in un certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, sono tradotte da una persona abilitata a effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.»;
15)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 23 bis
Conciliazioni giudiziarie
Le conciliazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse dinanzi a un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Alle conciliazioni giudiziarie si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del capo III.»;
16)
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri
1. Entro il 13 gennaio 2017, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
b)
i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c)
le autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica a norma dell'articolo 11;
d)
i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle loro regole procedurali a norma dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, e gli eventuali mezzi per effettuare l'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, disponibili in base al loro diritto nazionale;
e)
le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni di atti o altre comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2;
f)
le spese di giudizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati a norma dell'articolo 15 bis;
g)
eventuali mezzi di impugnazione a norma del proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata;
h)
le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame;
i)
le lingue che accettano a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1; e
j)
le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.»;
17)
l'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica degli allegati da I a IV.»;
18)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 13 gennaio 2016.
3. La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
19)
l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Riesame
1. Entro il 15 luglio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento in cui si valuta altresì l'opportunità:
a)
di un ulteriore aumento del limite di cui all', paragrafo 1, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le piccole e medie imprese nelle controversie transfrontaliere; e
b)
di un'estensione del campo di applicazione del procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare alle rivendicazioni salariali, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con il datore di lavoro, previo esame di tutti gli effetti di tale estensione.
Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
A tal fine ed entro il 15 luglio 2021, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità.
2. Entro il 15 luglio 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla diffusione delle informazioni relative al procedimento europeo per le controversie di modesta entità negli Stati membri e può formulare raccomandazioni su come rendere tale procedimento più noto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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