Art. 1
In vigore dal 15 dic 2015
Il fabbisogno giustificato di attività liquide, alla luce del requisito previsto dall'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato superiore alla disponibilità di tali attività liquide nelle monete di cui all'allegato del presente regolamento per la percentuale indicata in tale allegato.
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