Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

In vigore dal 14 dic 2015
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato: 1) L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Anticipi sui pagamenti diretti Lo Stato membro che versa anticipi sui pagamenti diretti a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel calcolo di tali pagamenti anticipati. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1o dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile all'anno di domanda in questione per l'importo complessivo dei pagamenti diretti dell'anno suddetto.»; 2) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5: «4.   Se il sistema integrato prevede il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 forniti tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (di seguito: “modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali”), gli Stati membri possono decidere di introdurre un sistema di controlli incrociati preliminari (di seguito: “controlli preliminari”), che include almeno i controlli incrociati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del presente regolamento. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Tuttavia, se il periodo di 26 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, i risultati sono comunicati al beneficiario al più tardi il giorno di calendario successivo al termine ultimo di comunicazione delle modifiche dell'anno di cui trattasi. Gli Stati membri possono decidere di svolgere tali controlli preliminari a livello regionale, a condizione che il sistema che si avvale del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sia istituito a livello regionale. 5.   Se il beneficiario è un gruppo di persone che presentano domanda di sostegno per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (di seguito: “collettivo”), lo Stato membro può decidere di derogare al requisito, di cui all'articolo 14 del presente regolamento, secondo il quale la domanda di pagamento deve contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, nonché alla restrizione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, secondo la quale tutti i dati pertinenti ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria del sostegno devono essere presentati entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, introducendo una domanda di pagamento annuale semplificata (di seguito: “domanda collettiva”) che sarà presentata da un collettivo. Gli , l'articolo 17, paragrafi 1 e da 3 a 9, gli articoli 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 e 45 del presente regolamento e gli articoli 4, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 si applicano mutatis mutandis ai particolari requisiti stabiliti ai fini della domanda collettiva. Gli Stati membri inseriscono nel programma di sviluppo rurale una descrizione delle disposizioni amministrative per i collettivi.»; 3) all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Ai fini del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono autorizzare il beneficiario a modificare, in circostanze debitamente giustificate, il contenuto della domanda unica per quanto riguarda l'uso delle parcelle agricole, purché ciò non ponga il beneficiario in una posizione più favorevole per l'adempimento degli obblighi di inverdimento di cui alla domanda iniziale. Gli Stati membri possono decidere di fissare un termine ultimo per la comunicazione di tali modifiche all'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al primo comma non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.»; 4) è inserito il seguente articolo 14 bis: «Articolo 14 bis Domande collettive 1.   Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, l'articolo 14 non si applica a tali domande. 2.   Il collettivo presenta una domanda collettiva all'anno. 3.   La domanda collettiva contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ad eccezione delle informazioni riguardanti gli impegni per interventi agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda collettiva contiene in particolare: a) l'identità del collettivo; b) l'identificazione univoca di ciascun membro partecipante del collettivo; c) un riferimento alla domanda di sostegno presentata dal collettivo; d) i particolari degli interventi agro-climatico-ambientali di cui trattasi; e) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie espressa in ettari con due decimali, l'ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole; f) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale; g) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi; h) una dichiarazione del collettivo attestante che i membri partecipanti hanno preso atto delle condizioni relative alle misure di sviluppo rurale in questione e delle conseguenze finanziarie in caso di inadempienza. Se la domanda di sostegno presentata dal collettivo contiene le informazioni di cui al primo comma, lettere b), d) e h), tali informazioni possono essere sostituite da un riferimento alla suddetta domanda di sostegno. 4.   In deroga al paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri possono decidere che la domanda collettiva deve contenere tutti i particolari degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale. 5.   Il collettivo comunica all'autorità competente ogni impegno assunto in ambito agro-climatico-ambientale al più tardi 14 giorni di calendario prima di procedere all'esecuzione. Gli Stati membri istituiscono adeguate procedure di comunicazione in merito. Se i dati degli impegni assunti in ambito agro-climatico-ambientale sono contenuti nella domanda collettiva in conformità al paragrafo 4, gli impegni non devono essere comunicati conformemente al primo comma, salvo casi di cambiamenti inerenti al tipo, ai tempi di esecuzione o all'ubicazione dell'impegno.»; 5) l'articolo 15 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e modifiche in seguito ai controlli preliminari»; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Il beneficiario che è stato informato dei risultati dei controlli preliminari a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento per inserire tutte le rettifiche necessarie relative alle parcelle individuali per le quali i risultati dei controlli incrociati evidenziano potenziali inadempienze.»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 sono comunicate all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell'anno di cui trattasi. Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione delle modifiche. Il termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni di calendario il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità all'articolo 13, paragrafo 1.»; d) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Le modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui al paragrafo 1 bis sono comunicate all'autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o della domande di pagamento di cui all'articolo 13. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche in conformità al paragrafo 2, le modifiche sono comunicate all'autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell'anno di cui trattasi. Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»; 6) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.»; 7) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali o agli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.»; 8) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente: «I controlli in loco sugli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, sono svolti entro termini che garantiscono un efficace controllo dell'impegno comunicato.»; 9) All'articolo 31, il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; 10) l'articolo 32 è così modificato: a) è inserito il paragrafo 2 bis seguente: «2 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il campione per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno: a) il 5 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva; il campione riguarda, comunque, almeno il 5 % della superficie totale dichiarata nella domanda collettiva in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 3; e b) il 5 % degli impegni comunicati in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 5.»; b) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente: «Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il presente paragrafo non si applica ai collettivi.»; 11) l'articolo 34 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — alla lettera a) sono aggiunte le frasi seguenti: «I beneficiari selezionati in modo casuale in conformità al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo possono essere considerati parte del campione di controllo di cui alla prima frase della presente lettera. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la rispettiva quota della popolazione di controllo;»; — è inserita la lettera b bis) seguente: «b bis) una percentuale compresa tra lo 0,6 % e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera a) del presente comma. Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra la popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b);»; — la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi;»; — la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere da a) a d) del presente comma e quelli selezionati sulla base di un'analisi dei rischi in conformità al paragrafo 3, primo comma, possono essere considerati parte del campione di controllo di cui all'articolo 30, lettera a). Se necessario per rispettare la percentuale minima di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;»; — la lettera g) è soppressa; — la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera a) del presente comma. Il restante numero di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera e) del presente comma. Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;»; — è inserita la lettera h bis) seguente: «h bis) una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere d) e h), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera b) del presente comma. Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera a) del presente comma. Il restante numero di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere d) e h), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera c) del presente comma. Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;»; ii) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettere d), e), h) e h bis), nonché dei beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettera f), può essere limitato al regime di aiuto per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto per cui hanno presentato domanda sono già rispettate. Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità all'articolo 31, paragrafo 3, nonché dei beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettere h), h bis) e i), può essere limitato alle pratiche di inverdimento per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto e delle pratiche di inverdimento che sono tenuti a osservare sono già rispettate.»; iii) è aggiunto il quinto comma seguente: «Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini degli articoli 32 e 33, la prima percentuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l'articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 % e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi. Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in conformità al paragrafo 2, primo comma, lettera a), prima frase. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo. Ai fini dell'articolo 32 gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare specifiche misure di sviluppo rurale che si applicano ai beneficiari.»; 12) l'articolo 36 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: «Il primo comma si applica solo se è posto in essere, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole per tutti i beneficiari. Per l'anno di domanda 2015 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dei due esercizi finanziari precedenti. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia consolidata, elaborata a livello dell'Unione.»; ii) è aggiunto il quarto comma seguente: «Per l'anno di domanda 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dell'esercizio finanziario precedente. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla nuova metodologia elaborata a livello dell'Unione tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59)»;" b) al paragrafo 3, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Il paragrafo 2, terzo e quarto comma, si applica mutatis mutandis.»; c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai collettivi e agli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis.»; d) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco di cui all'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.»; 13) all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Per i collettivi selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera a), i controlli in loco riguardano la misurazione della superficie, la verifica dei criteri di ammissibilità e gli altri obblighi della superficie dichiarata nella domanda collettiva. Per gli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera b), il controllo in loco riguarda la verifica degli impegni comunicati.»; 14) all'articolo 41, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «In deroga al primo comma, lo Stato membro, se si avvale della possibilità di introdurre domande collettive, può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal controllo non risultano inadempienze. Se i controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.»; 15) all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Se tuttavia il periodo di detenzione inizia prima che una domanda di aiuto o di pagamento sia stata presentata o se non può essere fissato in anticipo, gli Stati membri possono decidere di ripartire i controlli in loco di cui all'articolo 32 o 33 su tutto il periodo nel corso del quale un animale può beneficiare del pagamento o del sostegno.»
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