Art. 1
In vigore dal 14 dic 2015
Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così rettificato:
1)
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.»;
2)
all'articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
3)
all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.»;
4)
all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.»;
5)
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).;
(*1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»
"
6)
[Riguarda solo la versione in lingua tedesca.]
7)
[Riguarda solo la versione in lingua tedesca.]
8)
all'articolo 20, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
«Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 1o settembre di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data.»;
9)
all'articolo 20, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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