Art. 1
In vigore dal 8 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
1)
all'allegato II, capo II, prima della parte A:
a)
sono aggiunte le frasi: «Il metodo di riferimento per l'analisi dell'E. coli consiste nella rilevazione e nella tecnica del numero più probabile (Most Probable Number, MPN) specificata dalla norma EN/ISO 16649-3. L'impiego di metodi d'analisi alternativi è accettabile se tali metodi sono convalidati rispetto a tale metodo di riferimento in conformità ai criteri della norma EN/ISO 16140».
b)
sono soppresse le frasi alla parte A, paragrafi 4 e 5, «il metodo di riferimento per questa analisi è il test del numero più probabile (Most Probable Number — MPN) in 5 provette e 3 diluizioni, specificato nella norma ISO 16649-3. Si può ricorrere a metodi alternativi, se convalidati rispetto a questo metodo di riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO 16140.»;
2)
il capo II, parte A, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«2.
L'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza a una delle tre categorie in funzione del livello di contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l'operatore del settore alimentare. Al fine di classificare le zone di produzione l'autorità competente è tenuta a definire un periodo di riesame per i dati di campionamento relativi a ciascuna zona di produzione e di stabulazione per determinare la conformità alle norme di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 3, 4 e 5.»;
3)
il capo II, parte A, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
«3.
L'autorità competente può classificare come zone di classe A le zone in cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi immessi nel mercato e provenienti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004.
I campioni di molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare, nell'80 % dei campioni raccolti durante il periodo di riesame, i 230 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare. Il restante 20 % dei campioni non deve superare i 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.
Nel valutare i risultati per il periodo di riesame definito per mantenere una zona nella classe A, l'autorità competente può decidere, in base a una valutazione del rischio a seguito di un'inchiesta, di non tener conto di un risultato anomalo che supera il livello di 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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