Art. 3
In vigore dal 7 dic 2015
1. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
2. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2788 per le aringhe di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 17 500 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 12 000 tonnellate.
3. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2792 per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 15 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 7 500 tonnellate.
4. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
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