Art. 9

Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

In vigore dal 2 dic 2015
Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 1.   Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista chiede all'autorità di vigilanza del gruppo l'autorizzazione a presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, l'autorità di vigilanza del gruppo contatta immediatamente tutte le autorità di vigilanza interessate per discutere in particolare la lingua del testo della relazione unica. 2.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista fornisce una spiegazione su come le imprese figlie sono coperte e su come l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle imprese figlie sarà coinvolto nel processo e nell'approvazione della relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2015/2452 — Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria | Portale Normativo