Art. 31

Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli: (a) se il gruppo utilizza la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.01.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III; (b) se il gruppo utilizza la formula standard e un modello interno parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.02.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all'allegato III; (c) se il gruppo utilizza un modello interno completo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, il modello S.25.03.04 di cui all'allegato I, che specifica il requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all'allegato III; (d) il modello S.26.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di mercato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.01 di cui all'allegato III; (e) il modello S.26.02.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di inadempimento della controparte, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.02 di cui all'allegato III; (f) il modello S.26.03.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.03 di cui all'allegato III; (g) il modello S.26.04.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.04 di cui all'allegato III; (h) il modello S.26.05.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.05 di cui all'allegato III; (i) il modello S.26.06.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio operativo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.06 di cui all'allegato III; (j) il modello S.26.07.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle semplificazioni utilizzate per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.26.07 di cui all'allegato III; (k) il modello S.27.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.27.01 di cui all'allegato III. 2.   Se esistono fondi separati o portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non sono presentati per il gruppo nel suo insieme. 3.   Se viene utilizzato un modello interno parziale, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), sono presentati solo in relazione ai rischi coperti dalla formula standard, salvo altrimenti deciso ai sensi dell'. 4.   Se viene utilizzato un modello interno completo, i modelli di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), non sono presentati.
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