Art. 26

Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi annuali per il gruppo — Informazioni sullo stato patrimoniale e altre informazioni generali 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l'articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli: (a) il modello S.02.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale utilizzando sia la valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE che la valutazione di cui al bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III; (b) il modello S.02.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle attività e sulle passività per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.02 di cui all'allegato III; (c) il modello S.03.01.04 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni generali sugli elementi fuori bilancio, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.01 di cui all'allegato III; (d) il modello S.03.02.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco delle garanzie illimitate fuori bilancio ricevute, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.02 di cui all'allegato III; (e) il modello S.03.03.04 di cui all'allegato I, che fornisce l'elenco delle garanzie illimitate fuori bilancio prestate, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.03.03 di cui all'allegato III; (f) il modello S.05.01.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese, per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato III del presente regolamento; (g) il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese, applicando i principi di valutazione e rilevazione utilizzati nel bilancio consolidato, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all'allegato III. 2.   I modelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva.
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