Art. 21

Modelli quantitativi per la singola impresa — Informazioni sulle operazioni infragruppo

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli quantitativi per la singola impresa — Informazioni sulle operazioni infragruppo Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE e la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista segnalano le operazioni infragruppo molto significative ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, in combinato disposto con l'articolo 265 della stessa direttiva, e le operazioni infragruppo da segnalare in ogni circostanza ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 3, della stessa direttiva in combinato disposto con l'articolo 265 della stessa direttiva, il più rapidamente possibile, utilizzando i modelli pertinenti tra i modelli da S.36.01.01 a S.36.04.01 di cui all'allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni da S.36.01 a S.36.04 di cui all'allegato II del presente regolamento.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2015/2450 — Modelli quantitativi per la singola impresa — Informazioni sulle operazioni infragruppo | Portale Normativo