Art. 1
In vigore dal 1 dic 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo dell'Unione da pagare per le spese pubbliche ammissibili è calcolato come segue:
a)
per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;
b)
per i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013: per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento, sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica indicato nel piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo;
Il calcolo tiene conto delle rettifiche del contributo dell'Unione dichiarate nella dichiarazione di spesa per tale periodo.
In deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale modificati conformemente all'articolo 70, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo dell'Unione è calcolato sulla base del tasso di partecipazione del FEASR per ciascun asse prioritario, indicato nel piano di finanziamento in vigore l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
2. Fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quando il cumulo del contributo dell'Unione da versare nell'ambito del programma di sviluppo rurale supera il totale programmato per una misura, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per un asse prioritario, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'importo da pagare è limitato all'importo programmato per tale misura o per tale asse prioritario. Il contributo dell'Unione così escluso può essere versato successivamente, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.»;
2)
l'articolo 34 è così modificato:
a)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. In casi debitamente giustificati comunicati allo Stato membro interessato la Commissione può prorogare i periodi fissati ai paragrafi 3, 4 e 5.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 11:
«11. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sospesi durante quel mese.»;
3)
all'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Quando includono una parte o la totalità del mese di agosto, i periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono sospesi durante quel mese.»;
4)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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