Art. 8
Pubblicazione sui giornali
In vigore dal 30 nov 2015
Pubblicazione sui giornali
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, la pubblicazione del prospetto è effettuata su un giornale generalista o finanziario a diffusione nazionale o sovraregionale.
2. Qualora ritenga che il giornale scelto per la pubblicazione non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente indica il giornale la cui diffusione è ritenuta adeguata allo scopo, tenendo conto in particolare dell'area geografica, del numero di abitanti e delle abitudini di lettura in ogni Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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