Art. 27

Autorizzazione di un nuovo alimento e inserimento nell'elenco dell'Unione sulla base di prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale

In vigore dal 25 nov 2015
Autorizzazione di un nuovo alimento e inserimento nell'elenco dell'Unione sulla base di prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale 1.   Quando un nuovo alimento è autorizzato e inserito nell'elenco dell'Unione a norma degli articoli da 10 a 12 sulla base di prove scientifiche o dati scientifici protetti da proprietà industriale cui viene concessa la tutela dei dati a norma dell', paragrafo 1, l'inserimento di tale nuovo alimento nell'elenco dell'Unione indica, oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 3: a) la data di inserimento del nuovo alimento nell'elenco dell'Unione; b) il fatto che tale inserimento si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati a norma dell'; c) il nome e il domicilio del richiedente; d) il fatto che, nel corso del periodo di tutela dei dati, l'immissione del nuovo alimento sul mercato dell'Unione è autorizzata solo dal richiedente di cui alla lettera c) del presente paragrafo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove scientifiche o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all' o con il consenso del richiedente iniziale; e) la scadenza della tutela dei dati di cui all'. 2.   Le prove scientifiche o i dati scientifici tutelati a norma dell' o per i quali il periodo di tutela previsto a norma di tale articolo è scaduto non possono ottenere una nuova tutela.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2015/2283 — Autorizzazione di un nuovo alimento e inserimento nell'elenco dell'Unione sulla base di prove o dati scientifici protetti da proprietà industriale | Portale Normativo