Art. 4

Compiti

In vigore dal 25 nov 2015
Compiti 1.   CEPOL elabora analisi delle esigenze di formazione strategica pluriennali e programmi di apprendimento pluriennali. 2.   CEPOL sostiene, sviluppa, realizza e coordina attività di formazione e prodotti di apprendimento, che comprendono: a) corsi, seminari, conferenze, attività in rete e di apprendimento on line, nonché altre attività innovative e avanzate di formazione; b) piani formativi comuni per la formazione delle autorità di contrasto su tematiche specifiche con una dimensione unionale; c) moduli di formazione graduati su fasi progressive o livelli di complessità delle competenze che il gruppo di destinatari deve acquisire, e incentrati su una regione geografica specifica o su un settore tematico specifico di attività criminale o su insieme specifico di competenze professionali; d) scambio e programmi di distacco come pure visite di studio nel contesto della formazione delle autorità di contrasto. 3.   Le attività di formazione e i prodotti di apprendimento di CEPOL possono essere supportati, potenziati e integrati dal funzionamento di una rete elettronica. 4.   CEPOL sostiene le missioni e lo sviluppo delle capacità dell'Unione nei paesi terzi mediante una o più delle azioni seguenti: a) valutare, in coordinamento con altri organismi dell'Unione pertinenti, l'impatto delle esistenti politiche e iniziative connesse all'Unione in materia di formazione delle autorità di contrasto; b) sviluppare e fornire attività di formazione per preparare i funzionari delle autorità di contrasto a partecipare a missioni dell'Unione, anche per consentire loro di acquisire le appropriate competenze linguistiche, in coordinamento con l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e con le iniziative in atto negli Stati membri; c) sviluppare e fornire attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto di paesi terzi, in particolare i paesi candidati all'adesione all'Unione e i paesi cui si applica la politica europea di vicinato; d) gestire i fondi assegnati all'assistenza esterna dell'Unione per aiutare i paesi terzi a sviluppare le proprie capacità nei settori politici pertinenti dell'attività di contrasto, conformemente alle priorità stabilite dall'Unione. 5.   CEPOL promuove il riconoscimento reciproco della formazione delle autorità di contrasto negli Stati membri e il riconoscimento da parte degli Stati membri della formazione fornita a livello di Unione nel debito rispetto del principio di sussidiarietà. 6.   CEPOL può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Tali attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2015/2219 — Compiti | Portale Normativo