Art. 24

Esperti nazionali distaccati

In vigore dal 25 nov 2015
Esperti nazionali distaccati 1.   CEPOL può avvalersi di esperti nazionali distaccati. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso CEPOL.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2015/2219 — Esperti nazionali distaccati | Portale Normativo