Art. 20

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 25 nov 2015
Rendicontazione e discarico 1.   Il contabile di CEPOL comunica i conti provvisori per l'anno finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'anno finanziario successivo (anno N + 1). 2.   CEPOL trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 3.   Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di CEPOL per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N + 1. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di CEPOL per l'anno N ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il contabile di CEPOL stabilisce i conti definitivi di CEPOL di tale anno. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio di amministrazione per parere. 5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi di CEPOL per l'anno N. 6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1, il contabile di CEPOL trasmette il rendiconto definitivo per l'anno N corredato del parere del consiglio di amministrazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti di cui al paragrafo 5. 7.   I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1. 8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2015/2219 — Rendicontazione e discarico | Portale Normativo