Art. 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

In vigore dal 25 nov 2015
Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016, eccetto nei casi seguenti: a) nel caso in cui l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012 sia d’applicazione al 15 giugno 2017, l’, punto 5, del presente regolamento, per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’, punto 8, lettere a), b) e d), del presente regolamento, si applicano a decorrere da tale data. Qualora tale atto legislativo non sia applicabile alla data del 15 giugno 2017, continua ad applicarsi l’, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 6 septies del regolamento (UE) n. 531/2012 fino alla data in cui tale atto legislativo diventa applicabile. Qualora tale atto legislativo diventi applicabile dopo il 15 giugno 2017, l’, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli da 6 bis a 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, l’, punto 7, lettere da a) a c), del presente regolamento e l’, punto 8, lettere a), b) e d), si applicano a decorrere dalla data di applicazione di detto atto legislativo; b) il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione di cui all’, punto 4, lettera c), del presente regolamento e all’, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda gli articoli 6 quinquies e 6 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015; c) l’, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 29 novembre 2015; d) l’, punto 10, del presente regolamento si applica a decorrere dal 29 novembre 2015. 3.   Gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 2016 misure nazionali, compresi regimi di autoregolamentazione, vigenti prima del 29 novembre 2015 e non conformi all’, paragrafo 2 o 3. Gli Stati membri interessati comunicano tali misure alla Commissione entro il 30 aprile 2016. 4.   Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione (12), connesse alle modalità tecniche per realizzare l’accesso ai servizi locali di dati in roaming sulla rete ospitante, continuano ad applicarsi ai fini della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati fino all’adozione dell’atto di esecuzione di cui all’, punto 4, lettera c), del presente regolamento.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2015/2120 — Entrata in vigore e disposizioni transitorie | Portale Normativo