Art. 221
Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale
In vigore dal 24 nov 2015
Ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale
( del codice)
1. Ai fini dell’esenzione all’obbligo di presentare le merci in conformità dell’, paragrafo 3, del codice, l’ufficio doganale di controllo di cui all’, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del codice è l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale di cui all’, paragrafo 3, del codice.
2. I seguenti uffici doganali sono competenti per il vincolo delle merci al regime di esportazione
a)
l’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito;
b)
l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione;
c)
un altro ufficio doganale dello Stato membro competente, per ragioni amministrative, per le operazioni di cui trattasi.
Se le merci non superano i 3 000 EUR in valore per spedizione e per dichiarante e non sono soggette a divieti o restrizioni, l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo comma.
In caso di subappalto, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui il subappaltatore è stabilito è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione, in aggiunta agli uffici doganali indicati al primo e secondo comma.
Ove giustificato dalle circostanze di un caso individuale, un altro ufficio doganale meglio situato per la presentazione in dogana delle merci è altresì competente per il vincolo delle merci al regime di esportazione.
3. Le dichiarazioni doganali orali di esportazione e riesportazione sono presentate presso l’ufficio doganale competente per il luogo di uscita delle merci.
Storico versioni
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