Art. 3

Modalità, struttura e periodicità delle relazioni sulla qualità

In vigore dal 24 nov 2015
Modalità, struttura e periodicità delle relazioni sulla qualità 1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 con gli stessi termini di trasmissione prescritti nella sezione 4 degli allegati da I a VI di tale regolamento. 2.   Le relazioni sulla qualità contengono informazioni in merito a quanto segue: a) la qualità delle fonti utilizzate per i dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011; b) le rettifiche apportate alle statistiche di base per allineare il risultato ai concetti e alle definizioni dei conti o per altre ragioni metodologiche; c) la stima e la compilazione di dati che non possono essere ricavati direttamente da fonti statistiche; d) le discontinuità nelle serie temporali derivanti da cambiamenti della metodologia o delle fonti di dati e le misure adottate per garantire la massima comparabilità possibile di tali serie.
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