Art. 3
Modalità, struttura e periodicità delle relazioni sulla qualità
In vigore dal 24 nov 2015
Modalità, struttura e periodicità delle relazioni sulla qualità
1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011 con gli stessi termini di trasmissione prescritti nella sezione 4 degli allegati da I a VI di tale regolamento.
2. Le relazioni sulla qualità contengono informazioni in merito a quanto segue:
a)
la qualità delle fonti utilizzate per i dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 691/2011;
b)
le rettifiche apportate alle statistiche di base per allineare il risultato ai concetti e alle definizioni dei conti o per altre ragioni metodologiche;
c)
la stima e la compilazione di dati che non possono essere ricavati direttamente da fonti statistiche;
d)
le discontinuità nelle serie temporali derivanti da cambiamenti della metodologia o delle fonti di dati e le misure adottate per garantire la massima comparabilità possibile di tali serie.
Storico versioni
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