Art. 4
In vigore dal 20 nov 2015
1. A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2016 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:
a)
ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e
b)
ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
i)
di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure
ii)
di aver beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento ma di avere utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.
3. Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2016.
Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2106:oj#art-4