Art. 1
In vigore dal 19 nov 2015
Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2015, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2016 figurano nell'allegato del presente regolamento.
Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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