Art. 2
Domanda e rilascio dei titoli di importazione
In vigore dal 18 nov 2015
Domanda e rilascio dei titoli di importazione
1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.
Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Ciascuna domanda di titolo di importazione si riferisce a un unico numero d'ordine. La domanda può riguardare diversi prodotti. La designazione dei prodotti e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo.
2. Ciascuna domanda di titolo di importazione e ciascun titolo di importazione riportano, per ogni codice NC, una quantità in chilogrammi, senza decimali. La somma delle quantità indicate non può superare la quantità totale del contingente in questione.
3. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine previsto all', paragrafo 1, per la comunicazione delle domande di titoli di importazione.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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