Art. 4
Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli di importazione
In vigore dal 18 nov 2015
Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli di importazione
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è rispettato.
3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all', paragrafo 1.
4. Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita a norma dell', paragrafo 2.
5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.
6. La domanda di titolo di importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.
7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
a)
nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
b)
nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
8. Il titolo d'importazione specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
9. In deroga all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 382/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.
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